diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2707 del 10/02/2005 (Rv. 581198 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE | Morte della parte costituita - Mancata dichiarazione dell'evento interruttivo e mancato intervento volontario in prosecuzione dell'erede - Prosecuzione del processo nei confronti del "de cuius" - Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Per atto intervenuto fra l'erede ed un terzo - Legittimazione del terzo ad intervenire - Sussistenza - Conseguente litisconsorzio necessario dell'erede e necessità di integrazione del contraddittorio - Esclusione - Fondamento - Eccezioni a tale regola - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581198-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE

Nel caso in cui in un processo pendente si verifichi la morte di una parte costituita ed il processo, in difetto di dichiarazione dell'evento interruttivo (e di volontario intervento con costituzione in prosecuzione degli eredi), prosegua nei confronti del "de cuius", ove si verifichi che l'erede di questo trasferisca successivamente, per atto tra vivi o "mortis causa", il diritto controverso ad un terzo, che, quindi, assuma la veste di successore a titolo particolare riguardo a tale diritto, il terzo può intervenire nel processo rimasto pendente nei confronti dell'originario "de cuius" ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ. ed il suo intervento non determina la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del detto "de cuius", in quanto, per un verso, la continuazione della legittimazione del "de cuius" da essi avallata con la scelta di non far dichiarare l'interruzione del processo comporta che la situazione processuale si debba considerare analoga a quella che si sarebbe avuta ove l'intervento del successore a titolo particolare si fosse verificato nel processo in cui essi si fossero volontariamente costituiti o che, per il caso di sua interruzione, avessero riassunto o fosse stato riassunto nei loro confronti; e, per altro verso, il suddetto intervento non implica di per sé alcuna domanda d'accertamento della fattispecie di successione, tale da giustificare la necessità del coinvolgimento nel processo degli eredi danti causa, fermo restando che essa può eventualmente (cioè se non si ammetta la discussione sul modo di essere di un rapporto giuridico fra uno dei soggetti che ne è titolare ed un terzo senza coinvolgere l'altro titolare) conseguire qualora quella fattispecie venga contestata e se ne chieda l'accertamento con efficacia di giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1722 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)