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Sez. 1, Sentenza n. 6530 del 19/05/2000 (Rv. 536709 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Conoscenza dell'alienante della sentenza a sè sfavorevole - Omessa impugnazione - Appello del successore e accettazione del contraddittorio della controparte - Presupposti per l'estromissione dal giudizio dell'alienante - Sussistenza - Conseguenze - Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di questi - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536709-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

È valido il giudizio di secondo grado instaurato dal successore a titolo particolare di un bene e svoltosi senza integrare il contraddittorio con l'alienante del medesimo se questi, avuta notizia della sentenza a lui sfavorevole, non la impugni, in tal modo dimostrando di non esser interessato al giudizio e di volerne restar fuori, e la controparte accetti il contraddittorio con il nuovo soggetto processuale - in tal modo dimostrando di consentire all'estromissione del giudizio del precedente contraddittore - perché tutti tali elementi integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del suddetto alienante, e quindi, pur in assenza di un provvedimento formale, questi cessa di esser litisconsorte necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)