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Sez. 1, Sentenza n. 4272 del 23/06/1997 Cc. (dep. 23/07/1997) Rv. 208411 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Inosservanza del termine di trasmissione degli atti al tribunale previsto per il riesame - Conseguenze processuali - Esclusione - Dovere di sollecita attivazione del P.M. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208411-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Poiché l'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. non richiama, tra i commi dell'art. 309 applicabili, anche il comma quinto, l'inosservanza, in sede di appello cautelare, del termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame non solo non determina la caducazione automatica della misura coercitiva, ma non comporta neanche conseguenze e sanzioni processuali nei confronti dei soggetti cui il ritardo sia addebitabile, pur essendo doverosa una sollecita attivazione da parte del P.M. in ossequio a quanto disposto dall'art. 100 disp. att. cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 com. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 100, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)