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Sez. 1, Sentenza n. 3630 del 17/05/2000 Cc. (dep. 13/06/2000) Rv. 216176 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Previsione di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Estensibilità all'appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216176-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Il disposto del quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen. non si applica all'appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, non essendo richiamato dall'art. 310 stesso codice, che prevede solo un termine ordinatorio, il cui mancato rispetto non comporta la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, qualora la decisione non intervenga entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)