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Sez. 1, Sentenza n. 11332 del 30/05/1978 Ud. (dep. 26/09/1978) Rv. 139996 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITA - EFFETTI - ESTENSIONE AGLI ATTI SUCCESSIVI - RAPPORTO DI DERIVAZIONE TRA L'ATTO NULLO E L'ATTO SUCCESSIVO - NECESSITA - CONDIZIONI - RETTIFICAZIONE E RINNOVAZIONE DI ATTI NULLI - POSSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139996-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITA - EFFETTI - ESTENSIONE AGLI ATTI SUCCESSIVI - RAPPORTO DI DERIVAZIONE TRA L'ATTO NULLO E L'ATTO SUCCESSIVO - NECESSITA - CONDIZIONI - RETTIFICAZIONE E RINNOVAZIONE DI ATTI NULLI - POSSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La nullita di un atto si comunica a quelli consecutivi soltanto se sussista un rapporto di dipendenza. Nel caso di acquisizione probatoria, tale dipendenza va intesa nel senso che l'atto successivo derivi in tutto o in parte il suo contenuto dall'atto precedente nullo senza operare alcuna rinnovazione dal titolo di qualificazione giuridica processuale: come si verifica quando in una sentenza viene utilizzata, ai fini della decisione, una prova nulla. Per contro, non si ha dipendenza qualora l'atto successivo, pur avendo lo stesso contenuto di quello precedente, nullo, rivesta una qualificazione giuridica processuale del tutto autonoma, operando secondo gli schemi della rinnovazione ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art 189 del codice di procedura penale. (fattispecie relativa a due successivi interrogatori resi dallo stesso imputato. La Cassazione ha ritenuto che la nullita del primo interrogatorio, reso senza l'osservanza delle forme prescritte dalla legge, non si comunicasse al secondo, ritualmente reso, ed ha enunciato il principio in massima espresso). (V mass n 137747; (V mass n 137687; (V mass n 136046; (V mass n 132420; (V mass n 132331; (V mass n 128392).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)