diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 36472 del 19/07/2013 Cc. (dep. 05/09/2013) Rv. 256766 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Durata massima - Termine di sei mesi previsto dall'art. 301, comma primo, lett. b) n. 3 bis cod. proc. pen. - Utilizzabilità nel giudizio di appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256766-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di durata massima della custodia cautelare, l'ulteriore termine di sei mesi, previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b) n. 3 bis cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) stesso codice, qualora non utilizzato completamente dal giudice di primo grado, può essere imputato alla fase delle indagini preliminari oppure a quella del giudizio di cassazione ma non può essere utilizzato nel corso del giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)