Sez. 3, Sentenza n. 3932 del 19/11/1997 Cc. (dep. 05/02/1998) Rv. 209827 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Omessa trasmissione del verbale o omessa convalida nei termini - Inefficacia - Esclusione - Ragione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA
Al sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 354 c.p.p. e convalidabile dal P.M. nelle quarantotto ore successive a norma dell'art. 355, comma secondo, c.p.p., non è applicabile la sanzione processuale della inefficacia di cui all'art. 321, comma terzo ter, c.p.p., prevista per la diversa ipotesi del sequestro preventivo, quando la polizia giudiziaria che l'ha eseguito non trasmette il relativo verbale al P.M. entro le quarantotto ore, o quando il P.M. entro le quarantotto ore successive non chiede la convalida al giudice, o quando il giudice non lo convalida entro dieci giorni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 3 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)