Sez. 3, Sentenza n. 2939 del 26/09/2000 Cc. (dep. 22/11/2000) Rv. 217989 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Convalida tardiva - Conseguenze - Restituzione dei beni - Necessità - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA
In tema di sequestro probatorio operato dalla polizia, quando la convalida non intervenga entro il termine prescritto di quarantotto ore, il pubblico ministero deve restituire le cose sequestrate, quale conseguenza della sopravvenuta inefficacia del sequestro (a meno che non disponga direttamente un nuovo sequestro ai sensi dell'art. 253 c.p.p.), atteso che i termini stabiliti dall'art. 355 c.p.p. devono intendersi fissati a pena di decadenza, ed allo stesso modo deve provvedere il Tribunale del riesame ove sia impugnato il provvedimento tardivo di convalida.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)