Sez. 3, Sentenza n. 3572 del 20/10/1995 Cc. (dep. 01/12/1995) Rv. 203108 - 01
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida | Mancata trasmissione al p.m. del verbale di sequestro nelle quarantotto ore - Mancata convalida negli stessi termini - Inefficacia del sequestro - Sussistenza - Ragioni.
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida
La mancata trasmissione al pubblico ministero, nel termine di cui all'art. 355 cod. proc. pen., del verbale di sequestro probatorio effettuato di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria ovvero la mancata convalida del sequestro stesso, ad opera del pubblico ministero, negli stessi termini, comporta, in applicazione dei principi costituzionali contenuti negli artt. 13 e 14 Cost., la perdita di efficacia della misura e l'obbligo di restituzione del bene, sempre che il pubblico ministero non provveda ad apporre un nuovo vincolo sulla cosa con autonomo provvedimento. (V. Corte Cost., sent. n. 151 del 1993).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)