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Sez. 3, Sentenza n. 2489 del 28/04/1979 (Rv. 398806 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - PRINCIPALE - ADESIVO AUTONOMO - NOZIONE - PRESUPPOSTI - OGGETTO E TITOLO - NOZIONE RISPETTIVA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398806-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - PRINCIPALE - ADESIVO AUTONOMO - NOZIONE - PRESUPPOSTI - OGGETTO E TITOLO - NOZIONE RISPETTIVA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Ai fini dell'intervento principale o dell'intervento litisconsortile (o adesivo autonomo) che si ha quando il terzo intervenga in causa per far valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti originarie o soltanto di alcune di esse, e richiesto dal primo comma dell'art 105 cod proc civ che il diritto fatto valere dal terzo sia relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo. Al riguardo, mentre per "oggetto" deve intendersi l'oggetto sostanziale della controversia pendente fra le parti originarie: cioe il bene quale e nei limiti in cui e sussunto, il "titolo" dedotto in causa da una delle parti originarie e il fatto giuridico genetico del rapporto giuridico di cui la deducente si afferma titolare e che pretende violato chiedendone la tutela. Pertanto, oltre che nell'ipotesi, in cui faccia valere un diritto che abbia come elemento oggettivo il bene gia sussunto in causa e sia con questo incompatibile, il terzo e legittimato all'intervento principale o litisconsortile quando il diritto da lui affermato e fatto valere rientri nella struttura di quel medesimo rapporto giuridico gia dedotto in causa come generato da quel fatto giuridico, oppure quando rientri nella struttura di un rapporto giuridico diverso ma connesso con quello gia dedotto in causa perche derivante anch'esso, pur se indirettamente, dallo stesso fatto giuridico. (V 3592/75, mass n 377787; (V 1622/72, mass n 358436).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)