Sez. 3, Sentenza n. 1819 del 20/03/1982 (Rv. 419662 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - PRINCIPALE - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - PRINCIPALE - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Ai fini dell'intervento principale, seppure la norma di cui allo art. 105 cod. civ. esige che il diritto vantato dall'interveniente non si limiti ad avere una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale costituente l'oggetto investito dalle contrapposte pretese, essa tuttavia non presuppone necessariamente una identità o comunanza di causa petendi. Con la conseguenza che la diversa natura delle azioni esercitate rispettivamente dall'attore e dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con esse dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi al fine di escludere l'ammissibilità dell'intervento, rimanendo invece presupposto imprescindibile dello stesso la circostanza che colui che interviene vanti in guisa autonoma, con riferimento al bene oggetto dell'altrui contesa, un diritto, la cui tutela sia incompatibile con quella del diritto vantato dall'una o dall'altra delle parti originarie. (V 2489/79, mass n 398806; (V 130/1959).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)