Sez. L, Sentenza n. 5732 del 20/11/1985 (Rv. 442925 - 01)
LAVORO - LAVORO IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PERIODI DI ATTESA E PERIODI DI RIPOSO - DISTINZIONE - RETRIBUZIONI PER I PERIODI D'ATTESA - DETERMINAZIONE SECONDO I CRITERI CONTRATTUALI COLLETTIVI - NECESSITÀ - SECONDO I COMUNI CRITERI PER LA RETRIBUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PERIODI DI ATTESA E PERIODI DI RIPOSO - DISTINZIONE - RETRIBUZIONI PER I PERIODI D'ATTESA - DETERMINAZIONE SECONDO I CRITERI CONTRATTUALI COLLETTIVI - NECESSITÀ - SECONDO I COMUNI CRITERI PER LA RETRIBUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO - ESCLUSIONE.*
I periodi di attesa, che caratterizzano il rapporto di lavoro nautico e vanno distinti sia dai periodi di riposo che dalle pause che si verificano durante l'ordinaria attività lavorativa, richiedono solo la disponibilità per un eventuale impiego e non già la effettività e l'attualità dell'impiego stesso nell'uno o nell'altro servizio portuale. Pertanto, la limitazione di libertà che da essi deriva al marittimo è retribuita secondo il criterio stabilito dall'autonomia contrattuale relativa alla specialità del rapporto, e non già secondo il criterio stabilito dal diritto comune per la retribuzione del lavoro straordinario (art. 2108 cod. civ.), che, per espressa volontà legislativa, non è estensibile al lavoro nautico. (V 5892/83, mass n 430737; (V 5892/83, mass n 430738; (V 4692/83, mass n 429589).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)