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Sez. 4, Sentenza n. 10006 del 22/01/2001 Cc. (dep. 12/03/2001) Rv. 218203 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO | Previsioni contenute nell'art. 189 nuovo cod. strad., commi 6 e 7 - Obblighi diversi - Violazione - Reati autonomi - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218203-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO

In tema di circolazione stradale, le condotte descritte dai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strad., che disciplinano gli obblighi dell'utente in caso di incidente, integrano distinte ipotesi di reato, lesive di beni giuridici diversi, tra le quali può sussistere la continuazione ma non l'assorbimento (Fattispecie in cui un soggetto è stato condannato per essersi dato alla fuga subito dopo il sinistro e non avere, nell'immediatezza dello stesso, prestato assistenza alle persone coinvolte).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 6, Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)