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Sez. 2, Sentenza n. 8440 del 01/04/2008 (Rv. 602414 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Natura - Oggetto - Legittimazione attiva e passiva - Litisconsorzio necessario nei confronti di terzi pretesi eredi rimasti estranei al processo - Insussistenza.
Stato
decisa il 2008-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602414-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

Nell'azione di petizione dell'eredità - che è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete - legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione; pertanto, non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro, rimasto estraneo al processo, si ritenga o sia stato indicato come vero erede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)