Sez. 2, Sentenza n. 3181 del 09/02/2011 (Rv. 616514 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Azione di petizione ereditaria - Legittimazione passiva - Spettanza - Criteri - Custode dei beni nominato d'accordo tra i coeredi - Esclusione - Fondamento.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)
In tema di successione "mortis causa", poiché legittimato passivamente all'azione di petizione ereditaria è colui che sia in possesso, a titolo di erede o senza titolo alcuno, dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione, tale azione non può essere proposta nei confronti di chi detenga beni mobili facenti parte del compendio ereditario in forza del titolo di custode conferitogli, su comune accordo tra i coeredi, in sede di redazione dell'inventario da parte del notaio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Proc. Civ. art. 769
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)