Sez. 5 - , Sentenza n. 57130 del 30/10/2018 Cc. (dep. 18/12/2018) Rv. 274444 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misure di prevenzione - Provvedimenti del giudice delegato - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni - Limiti.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di procedimento di prevenzione, i provvedimenti adottati dal giudice delegato non sono impugnabili in difetto di un'espressa previsione che lo consenta, tenuto conto del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 cod. proc. pen.; tuttavia fanno eccezione i provvedimenti indicati dall'art. 47 l.fall., che il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia ai sensi dell'art. 40, comma 2, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, che possono essere oggetto di impugnazione nella forma dell'opposizione avanti al tribunale in composizione collegiale, mediante incidente di esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 1, Legge Falliment. art. 47 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)