Sez. 1, Sentenza n. 19460 del 25/01/2018 Cc. (dep. 04/05/2018) Rv. 273128 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Provvedimenti del giudice delegato - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni - Opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione - Ammissibilità - Limitatamente a quelli ex art. 40, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di procedimento di prevenzione, i provvedimenti adottati dal giudice delegato non sono autonomamente impugnabili, in considerazione del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 cod. proc. pen., né avverso gli stessi è ammissibile opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione, eccezion fatta per quelli che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice delegato può adottare nei confronti del proposto e dei componenti della sua famiglia quanto alla corresponsione di un assegno alimentare e all'autorizzazione ad abitare nella casa di proprietà, con riferimento ai quali soltanto ricorre la necessità di assicurare parità di trattamento rispetto agli omologhi provvedimenti assunti dal giudice delegato in sede fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 47, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 sexies com. 4 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)