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Sez. 2, Sentenza n. 8478 del 22/06/2000 (Rv. 537903 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE | Immobili costruiti con danaro pubblico - Locali non destinati ad abitazione, ovvero adibiti ad uso di botteghe o magazzini, ed aree esuberanti - Cedibilità a terzi, nei modi di legge, previsti dagli artt. 8 e 9 R.D. 1165/1938 - Conseguenze - Proprietà della cooperativa, non del condominio tra soci - Opposizione di questi agli atti dispositivi della cooperativa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537903-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE

I locali degli immobili costruiti dalle cooperative con danaro pubblico, non destinati ad abitazione, così come le aree esuberanti e i locali adibiti a botteghe e magazzini, restano nel patrimonio della cooperativa perché sono cedibili a terzi, sia pure nei modi prescritti dagli articoli 8 e 9 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, e pertanto non appartengono al condominio costituito tra i soci dopo la stipula del mutuo individuale, né quindi rileva che questi si oppongano agli atti dispositivi della cooperativa su tali beni.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 8, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)