diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2562 del 19/03/1999 (Rv. 524337 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Diritto all'assegno di invalidità - Requisito reddituale ai sensi dell'art. 13 legge n. 118 del 1981 - Determinazione - Somma ricevuta per arretrati relativi ad anni precedenti - Inclusione nel computo del reddito relativo all'anno considerato - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524337-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Alla stregua dei principi enunciati nella sentenza n. 258 del 1992 della Corte Costituzionale, in ogni caso di tutela previdenziale o assistenziale rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale reddito vanno valutate, salvo diversa disposizione di legge, tutte le attuali disponibilità di mezzi economici, perciò con inclusione, nel computo dei redditi dell'anno considerato, anche delle eventuali somme percepite per arretrati relativi ad anni precedenti, secondo un criterio di cassa e non di competenza - (Fattispecie relativa al requisito reddituale richiesto dall'art. 13 legge n. 118 del 1981 ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità).

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)