Sez. L, Sentenza n. 5468 del 13/05/1993 (Rv. 482345 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere | Requisito reddituale ex art. 8 D.L. n. 463 del 1983 - Calcolo - Somme ricevute per arretrati relativi ad anni precedenti - Inclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere
Alla stregua dei principi enunciati con la sentenza n. 258 del 1992 della Corte Costituzionale, la sussistenza del requisito reddituale previsto dall'art. 8 del D.L. n. 463 del 1983 (convertito nella legge n. 638 del 1983) per l'erogazione della pensione di invalidità deve essere verificata includendo nel computo dei redditi dell'anno considerato anche le somme percepite per arretrati relativi ad anni precedenti (come tali soggetti a tassazione separata) secondo un criterio di cassa e non di competenza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)