Sez. 3, Sentenza n. 11582 del 31/05/2005 (Rv. 581928 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - IN GENERE | Azione revocatoria promossa dal creditore nei confronti del coniuge debitore - Litisconsorzio necessario dell'altro coniuge - Esclusione - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - IN GENERE
L'azione revocatoria diretta a far valere l'inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, restando l'altro coniuge estraneo all'azione, ancorché egli sia stato uno dei contraenti nell'atto di costituzione del fondo. Ne consegue che il coniuge non debitore non è litisconsorte necessario passivo dell'azione revocatoria e che l'attore può essere condannato alla rifusione delle spese di costituzione da lui sopportate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)