diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18065 del 08/09/2004 (Rv. 576857 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - IN GENERE | Giudizio volto a far dichiarare l'inefficacia, "ex" art. 64 legge fall., dell' atto costitutivo del fondo patrimoniale - Qualità di litisconsorti necessari in capo ai figli minori - Esclusione - Ragioni e fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576857-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - IN GENERE

La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli in tema di disponibilità. Ne consegue che deve escludersi che i figli minori siano litisconsorzi necessari nel giudizio promosso dalla curatela fallimentare nei confronti dei coniugi, dichiarati falliti, per sentire dichiarare l'inefficacia "ex" art. 64 legge fall. dell'atto con cui essi avevano costituito alcuni beni di loro proprietà in fondo patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 169, Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)