Sez. 1, Sentenza n. 4646 del 10/08/1979 (Rv. 401182 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RIPARTIZIONE FINALE - PIANO DI RIPARTO - SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - DEBITO DELLA MASSA - CONFIGURABILITA - ADDEBITABILITA PRO QUOTA AI CREDITI - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RIPARTIZIONE FINALE - PIANO DI RIPARTO - SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - DEBITO DELLA MASSA - CONFIGURABILITA - ADDEBITABILITA PRO QUOTA AI CREDITI - ESCLUSIONE.*
Il principio secondo il quale le spese per il pagamento del debito sono dalla legge poste a carico del debitore non e derogato in materia fallimentare. Pertanto, la spesa per il pagamento della imposta di registro dovuta per il piano di riparto, rientrando tra le spese per il pagamento dei debiti del fallito da parte del curatore in veste di sostituto, costituisce debito della massa e non puo essere addebitata 'pro quotà ai creditori ammessi al riparto. (V 3938/75, mass n 378209).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1196, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113, Legge Falliment. art. 117, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)