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Sez. 3, Sentenza n. 3938 del 25/11/1975 (Rv. 378209 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE - ISCRIZIONE - IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL CREDITORE - ESTINZIONE DELL'IPOTECA - EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - NECESSITA - SPESE DI CANCELLAZIONE - SPETTANZA AL DEBITORE.*
Stato
decisa il 1975-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378209-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE - ISCRIZIONE - IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL CREDITORE - ESTINZIONE DELL'IPOTECA - EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - NECESSITA - SPESE DI CANCELLAZIONE - SPETTANZA AL DEBITORE.*

Il carattere reale dell'ipoteca e il valore costitutivo della relativa iscrizione comportano effetti diversi del vincolo nei confronti del creditore e dei terzi: pertanto, se riguardo al primo puo ammettersi che l'Estinzione dell'obbligazione estingua anche la garanzia ipotecaria che la assista, verso i terzi, invece, e necessaria anche la cancellazione dell'ipoteca, in quanto il permanere di essa, nonostante l'Estinzione del credito, puo essere di pregiudizio per il proprietario. Pertanto, se tale cancellazione ha una funzione verso i terzi, essa e anche necessaria, e la relativa spesa, nel caso di alienazione forzata, incombe al debitore, poiche essa non e inquadrabile tra le spese inerenti alla compravendita, rispetto alla quale tale Onere e del tutto eventuale, ma rientra piuttosto fra le spese inerenti al pagamento del debito, che sono a carico del debitore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1196, Cod. Civ. art. 1475, Cod. Civ. art. 2878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)