Sez. L, Sentenza n. 2732 del 05/05/1984 (Rv. 434780 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PRESUNZIONE DI RINUNCIA DI APPLICAZIONE - RAGIONI DEDOTTE A SOSTEGNO DELLE DOMANDE E DELLE ECCEZIONI - RIPROPOSIZIONE ESPRESSE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PRESUNZIONE DI RINUNCIA DI APPLICAZIONE - RAGIONI DEDOTTE A SOSTEGNO DELLE DOMANDE E DELLE ECCEZIONI - RIPROPOSIZIONE ESPRESSE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La presunzione di rinuncia stabilita dall'art. 346 cod. proc. civ. si riferisce soltanto alle domande ed alle eccezioni non accolte in primo grado (e non espressamente riproposte in appello), non anche alle ragioni dedotte a sostegno di esse, in quanto l'Onere della proposizione in appello delle domande ed eccezioni non accolte dal giudice di primo grado non si estende alle prospettazioni od argomentazioni in fatto e diritto, che devono ritenersi implicitamente richiamate con la valida riproposizione delle domande ed eccezioni cui si riferiscono. (Conf 4495/81, mass n 415205; (Conf 3066/81, mass n 413631; (Conf 1434/80, mass n 404980).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)