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Sez. 5, Sentenza n. 10258 del 04/05/2007 (Rv. 597194 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Riduzione a metà dell'aliquota - Applicabilità alle fondazioni bancarie - Condizioni - Assenza di finalità di lucro - Insufficienza - Carattere non imprenditoriale dell'attività - Necessità - Prova - Onere a carico del contribuente - Allegazione nel ricorso introduttivo - Necessità.
Stato
decisa il 2007-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597194-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE

In tema di IRPEG, ai fini del riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie del beneficio della riduzione a metà dell'aliquota, prevista dall'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è necessario che tale agevolazione non venga in concreto ad assumere la valenza di un aiuto di Stato, lesivo del principio comunitario di concorrenza: a tal fine, occorre accertare che l'attività della fondazione non presenti i connotati propri dell'esercizio di un'impresa, tenendo conto che è qualificabile come tale, indipendentemente dal carattere non lucrativo dei compiti istituzionalmente assegnati all'ente, anche l'esclusiva gestione dell'originaria partecipazione nella banca conferitaria, e che la completa dismissione di tale partecipazione non comporta automaticamente il venir meno dei predetti connotati, quando le risorse da essa ricavate siano state utilizzate per acquisire partecipazioni in altre imprese, anche non bancarie. La prova di tali requisiti, posta a carico del soggetto che invoca l'agevolazione, può essere fornita mediante la produzione di estratti dei libri contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale delle società partecipate, e la relativa verifica presuppone che il tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88, Legge 23/12/1998 num. 461 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)