Sez. 5, Sentenza n. 10253 del 04/05/2007 (Rv. 597193 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Fondazioni bancarie - Riduzione a metà dell'alioquota IRPEG - Condizioni - Svolgimento di attività non imprenditoriale - Allegazione e prova - Onere a carico del contribuente - Modalità di adempimento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di IRPEG, il riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie della riduzione a metà dell'aliquota, prevista dall'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è subordinato all'effettivo perseguimento in via esclusiva da parte dell'ente di scopi di beneficenza, educazione, studio e ricerca, rispetto ai quali la gestione di partecipazioni in imprese bancarie assuma un ruolo non prevalente e comunque strumentale alla provvista delle necessarie risorse economiche. La prova di tale requisito è posta a carico del soggetto che invoca l'agevolazione, e può essere fornita mediante la produzione di estratti dei libri contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale delle società partecipate; la relativa verifica postula un'indagine sull'esercizio in concreto dell'attività d'impresa, non limitata ai modi di gestione della partecipazione di origine, ma estesa all'attività complessivamente esercitata dalla fondazione nell'anno d'imposta, e presuppone innanzitutto che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all'Amministrazione finanziaria l'onere di sollevare in proposito precise contestazioni.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)