Sez. 5, Sentenza n. 5740 del 12/03/2007 (Rv. 596610 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Riduzione a metà dell'aliquota - Applicabilità alle fondazioni bancarie - Condizioni - Assenza di finalità di lucro - Insufficienza - Esclusività degli scopi di utilità sociale - Effettivo svolgimento di attività intese a realizzarli - Assenza di ingerenze nella gestione dell'impresa bancaria - Necessità - Mancanza - Aiuto di Stato - Configurabilità - Incompatibilità con il mercato comune - Sussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE
In tema di IRPEG, ai fini del riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie del beneficio della riduzione a metà dell'aliquota, prevista dall'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è necessario che tale agevolazione non venga in concreto ad assumere la valenza di un aiuto di Stato, lesivo del principio comunitario di concorrenza: a tal fine, occorre accertare che l'attività della fondazione non presenti i connotati dell'azione imprenditoriale, i quali possono sussistere anche in mancanza del fine di lucro e pur nella dimostrata destinazione dei profitti, in parte o nel loro intero ammontare, al raggiungimento di scopi di utilità sociale, restando escluso il carattere d'impresa commerciale solo dalla previsione, statutaria o legale, dell'esclusività dei predetti scopi, e dalla dimostrazione che tali attività siano state effettivamente svolte e che la fondazione non abbia alcuna possibilità d'influire, quale azionista maggioritario o non maggioritario o in virtù di accordi parasociali o di patti di sindacato, sulla gestione della banca conferitaria o di altre imprese da essa partecipate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato il ricorso del contribuente, non essendo stato dedotto il possesso dei requisiti che, escludendo in radice la natura commerciale dell'iniziativa, consentono di fruire dell'agevolazione in esame senza incorrere nel divieto degli aiuti di Stato).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88, Legge 23/12/1998 num. 461 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)