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Sez. 4, Sentenza n. 2313 del 07/11/1977 Ud. (dep. 27/02/1978) Rv. 138140 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - FATTO COLPOSO - MANCATA PREDISPOSIZIONE DI MISURE ANTINFORTUNISTICHE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - RAVVISABILITA - IMPRUDENZA DELL'INFORTUNATO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138140-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - FATTO COLPOSO - MANCATA PREDISPOSIZIONE DI MISURE ANTINFORTUNISTICHE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - RAVVISABILITA - IMPRUDENZA DELL'INFORTUNATO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONE.*

Qualora vengano trasgredite le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, responsabile del fatto colposo e il datore di lavoro cui incombe l'Obbligo di attuare le misure previste per garantire la sicurezza nell'ambiente di lavoro; la responsabilita di tale soggetto non viene meno in caso di riconosciuta imprudenza della vittima che non possa considerarsi causa sopravvenuta sufficiente da sola a determinare l'evento.*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)