Sez. 4, Sentenza n. 7464 del 24/03/1981 Ud. (dep. 28/07/1981) Rv. 149948 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - FATTO COLPOSO - MANCATA PREDISPOSIZIONE DI MISURE ANTINFORTUNISTICHE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - RAVVISABILITÀ - IMPRUDENZA DELL'INFORTUNATO - CONDOTTA ANOMALA RISPETTO ALLE MANSIONI AFFIDATE - ESCLUSIONE DELLE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - FATTO COLPOSO - MANCATA PREDISPOSIZIONE DI MISURE ANTINFORTUNISTICHE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - RAVVISABILITÀ - IMPRUDENZA DELL'INFORTUNATO - CONDOTTA ANOMALA RISPETTO ALLE MANSIONI AFFIDATE - ESCLUSIONE DELLE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO.*
In tema di reato colposo contro la vita e la incolumità individuale, commesso per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la condotta del lavoratore che, di sua iniziativa, compia una operazione diversa da quella rientrante nelle fasi delle lavorazioni affidategli, si pone come causa esclusiva dell'evento dannoso, perché anormale, imprevista ed imprevedibile ed, in quanto tale, interrompe il nesso di causalità tra il comportamento dell'imputato e l'evento verificatosi. (V mass n 138140).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)