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Sez. L, Sentenza n. 1442 del 23/01/2008 (Rv. 602769 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO | Rappresentante sindacale - Revoca di provvedimento di utilizzazione temporanea presso altra sede - Nulla osta dell'Associazione sindacale - Esclusione - Condotta antisindacale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2008-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602769-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO

La revoca del provvedimento di utilizzazione provvisoria presso altra sede del lavoratore che rivesta incarichi di dirigenza sindacale, e il conseguente rientro del medesimo nell'originaria sede di servizio, non richiede il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, non potendosi equiparare l'assegnazione temporanea al trasferimento definitivo e non sussistendo alcun collegamento con le esigenze di tutela dell'attività sindacale. Qualora, peraltro, l'allontanamento sottenda un intento discriminatorio o sia oggettivamente idoneo a ledere in concreto la libertà e l'attività sindacale, è esperibile la tutela per attività antisindacale ai sensi dell'art. 28 statuto lavoratori.

Riferimenti normativi: DPR 08/05/1987 num. 266 art. 40, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)