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Sez. 1, Sentenza n. 5001 del 18/04/2000 (Rv. 535792 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Provvedimenti ex art. 2409 cod. civ. a carico del liquidatore - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Provvedimento in quanto tale emanato dopo la cancellazione dal registro delle imprese - Abnormità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535792-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma Cost. avverso il decreto emanato in sede di reclamo con il quale, ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., sia stato revocato il liquidatore e nominato un amministratore giudiziario; infatti, detto provvedimento da un lato è privo del carattere della decisorietà, essendo volto al riassetto amministrativo e contabile della società e non alla risoluzione di un conflitto su diritti contrapposti, dall'altro non può ritenersi abnorme per essere intervenuto dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, la quale non preclude al giudice il sindacato sull'effettiva esistenza dei presupposti della cancellazione, sul completamento sostanziale della procedura di liquidazione e sulla sussistenza di gravi irregolarità degli amministratori.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)