Sez. 1, Sentenza n. 6315 del 26/06/1998 (Rv. 516762 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Natura decisoria - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Limiti.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
I provvedimenti resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una società (art. 2409 cod. civ.) sono atti di volontaria giurisdizione e non assumono, pertanto, carattere contenzioso nemmeno nella ipotesi in cui essi dispongano (con riferimento ai casi più gravi) la revoca degli amministratori o dei sindaci, risolvendosi tali statuizioni in misure pur sempre cautelari e provvisorie che, quantunque incidenti su diritti soggettivi, non statuiscono su questi ultimi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, con attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale, con la conseguenza che, quand'anche non altrimenti impugnabili (poiché emessi già in sede di reclamo), detti provvedimenti non sono suscettibili di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., tranne che per la parte concernente eventuali condanne alle spese.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)