Sez. 1, Sentenza n. 2776 del 26/02/2002 (Rv. 552550 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE | Irregolarità di amministratori e sindaci - Denunzia al tribunale - Provvedimenti ex art. 2409 cod. civ. - Reclamo - Decisione della Corte di appello - Impugnabilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE
In tema di provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 cod. civ. (nella specie, provvedimento di ispezione della società), i decreti pronunciati dalla Corte di appello a seguito di reclami avverso le statuizioni del tribunale sono atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere contenzioso. Essi sono perciò privi del requisito della decisorietà e dell'attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale, con la conseguenza che quand'anche non altrimenti impugnabili, detti decreti non sono suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)