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Sez. 2, Sentenza n. 9367 del 17/04/2013 (Rv. 625724 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI - IN GENERE | Preclusioni del processo civile - Operatività - Limiti - Atti negoziali sopravvenuti modificativi delle quote dei condividenti - Rilevanza - Conseguenze - Richiesta di attribuzione del compendio immobiliare - Proposizione in sede di appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625724-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI - IN GENERE

Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 729

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)