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Sez. 2, Sentenza n. 21085 del 09/10/2007 (Rv. 599566 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI | Divisione di comunione ereditaria con parità di quote - Richiesta dei condividenti di assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote - Assegnazione con sorteggio - Esclusione - Attribuzione da parte del giudice - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599566-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI

In tema di divisione di comunione ereditaria, con parità di quote, qualora alcuni dei condividenti vogliono mantenere la comunione con riferimento alla quota loro spettante, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere ai sensi dell'articolo 729 cod. civ. una ipotesi di porzioni diseguali con conseguente impossibilità di procedere alla assegnazione delle quote mediante sorteggio e la necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle quote stesse da parte del giudice; cioè in quanto l'alterazione della originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte. (Nella specie è stata ritenuta legittima la scelta di procedere alla attribuzione delle porzioni del patrimonio del defunto genitore, invece che ricorrere alla estrazione a sorte, perchè alcuni dei figli avevano manifestato la volontà di ammassarsi al fine di consentire a quella di loro che era invalida civile di continuare a vivere nella casa paterna, oggetto di quota indivisa dell'eredità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 729

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)