Sez. 3, Sentenza n. 17745 del 03/09/2005 (Rv. 584743 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Sentenza della Corte di cassazione - Vizio revocatorio - Configurabilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, giacchè, ove esso fosse configurabile come causa determinante della decisione impugnata in Cassazione, il vizio correlato potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito. (Nella specie la S.C., dichiarando inammissibile la censura, ha rilevato che essa riguardava gli "atti interni" del giudizio di appello e doveva essere pertanto proposta avverso la sentenza d'appello e non avverso la sentenza di cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)