diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15847 del 12/07/2006 (Rv. 591574 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Lite pendente presso la Corte di cassazione - Domanda di definizione - Provvedimento di diniego - Impugnazione dinanzi alla Corte medesima - Forme e regole del ricorso per cassazione - Applicabilità - Conseguenze - Spedizione dell'atto alla controparte a mezzo del servizio postale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591574-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'impugnazione del provvedimento di diniego della definizione della lite che penda in fase di legittimità, deve essere proposta dinanzi alla Corte di cassazione nelle forme e secondo le modalità del ricorso per cassazione dettate dal codice di procedura civile, atteso il richiamo di queste da parte dell'art. 62, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e l'inesistenza, in tale d.lgs., di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione, avverso il suddetto provvedimento di diniego, proposto mediante spedizione a mezzo del servizio postale, anziché mediante notificazione nelle forme prescritte dal codice di rito ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)