Sez. 5, Sentenza n. 17955 del 06/09/2004 (Rv. 576811 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Proposizione del ricorso per cassazione - Disposizioni dettate dal codice di procedura civile - Esclusiva applicabilità - Conseguenze - Consegna diretta dell'atto alla controparte - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
Alla proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali devono ritenersi esclusivamente applicabili le disposizioni dettate dal codice di procedura civile, atteso il richiamo di queste da parte dell'art. 62, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e l'inesistenza, in tale decreto legislativo, di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso (a differenza di quanto stabilito dagli artt. 20, 22 e 53 del decreto medesimo, i quali prevedono forme semplificate di proposizione del ricorso in primo grado ed in appello dinanzi alle commissioni tributarie). Ne consegue che va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di una commissione tributaria regionale proposto, anziché mediante notificazione ai sensi del codice di rito ordinario, tramite consegna diretta dell'atto alla controparte (nella fattispecie, comune).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)