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Sez. 5, Sentenza n. 3569 del 22/02/2005 (Rv. 579578 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Disciplina ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Lite pendente presso la Corte di cassazione - Domanda di definizione - Provvedimento di diniego - Impugnazione dinanzi alla Corte medesima - Forme e regole del ricorso per cassazione - Applicabilità - Conseguenze - Consegna diretta dell'atto alla controparte - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2005-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579578-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale di cui all'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'impugnazione del provvedimento di diniego della definizione della lite, che penda in fase di legittimità, deve essere proposta dinanzi alla Corte di cassazione nelle forme e secondo le modalità del ricorso per cassazione dettate dal codice di procedura civile, atteso il richiamo di queste da parte dell'art. 62, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e l'inesistenza, in tale D.Lgs., di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso il suddetto provvedimento di diniego, proposto, anziché mediante notificazione ai sensi del codice di rito ordinario, tramite consegna diretta dell'atto alla controparte.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)