Sez. 3, Sentenza n. 48685 del 28/10/2003 Ud. (dep. 19/12/2003) Rv. 227066 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Condanna per violazioni della legge n. 64 del 1974 - Ordine di demolizione - ObbligatorietĂ - Limitazione alle sole violazioni sostanziali.
EDILIZIA - ZONE SISMICHE
In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare, ai sensi dell'art. 23 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla stessa legge sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)