Sez. 3, Sentenza n. 40985 del 07/11/2006 Ud. (dep. 15/12/2006) Rv. 235411 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Violazioni alla legge n. 64 del 1974 - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - ObbligatorietĂ - RiferibilitĂ alle sole violazioni sostanziali.
EDILIZIA - ZONE SISMICHE
In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare, ai sensi dell'art. 23 L. 2 febbraio 1974 n. 64, ora sostituito dall'art. 98 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla stessa legge sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali, quali l'omesso preavviso e la mancanza di autorizzazione preventiva.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)