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Sez. 3, Sentenza n. 40985 del 07/11/2006 Ud. (dep. 15/12/2006) Rv. 235411 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Violazioni alla legge n. 64 del 1974 - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - ObbligatorietĂ  - RiferibilitĂ  alle sole violazioni sostanziali.
Stato
decisa il 2006-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235411-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare, ai sensi dell'art. 23 L. 2 febbraio 1974 n. 64, ora sostituito dall'art. 98 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla stessa legge sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali, quali l'omesso preavviso e la mancanza di autorizzazione preventiva.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)