Sez. 3, Sentenza n. 6549 del 20/12/1985 (Rv. 443617 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - SUCCESSIVO - RIUNIONE AI PRECEDENTI PIGNORAMENTI - AUTOMATICITÀ - FORME - INOSSERVANZA - POTERI DEL G.E. E DEL TRIBUNALE IN SEDE DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - SUCCESSIVO - RIUNIONE AI PRECEDENTI PIGNORAMENTI - AUTOMATICITÀ - FORME - INOSSERVANZA - POTERI DEL G.E. E DEL TRIBUNALE IN SEDE DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
La riunione in un'unica esecuzione forzata di più pignoramenti sul medesimo immobile, a norma dell'art. 561 cod. proc. civ., configura effetto direttamente disposto dalla legge, e da attuarsi mediante l'intervento del conservatore immobiliare (annotazione del primo pignoramento nella nota di trascrizione relativa al secondo) e del cancelliere (inserimento del pignoramento successivo nel fascicolo formato con quello anteriore). Qualora, per qualsiasi ragione, non operi l'indicato automatico meccanismo, spetta al giudice dell'esecuzione di provvedere alla riunione, con Atti di natura ordinatoria, che sono espressione del potere generale di direzione del processo esecutivo e non sono qualificabili come Atti di esecuzione. Da ciò consegue che detta riunione non compete soltanto al giudice dell'esecuzione, e che, in difetto di un suo intervento, può provvedervi anche il tribunale, adito con opposizione proposta a norma dell'art. 617 cod. proc. civ. contro un atto esecutivo, ove sia rilevante, al fine della decisione, dare attuazione a quella situazione processuale imposta dalla legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 561, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)