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Sez. 3, Sentenza n. 7169 del 02/08/1997 (Rv. 506375 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Esecuzione su beni oggetto di comunione legale tra coniugi - Opposizione - Proposta dal coniuge non obbligato - Natura e qualificazione giuridica - Opposizione di terzo - Ammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Facoltà di scelta tra i due rimedi - Sussistenza - Conseguenze in tema di competenza.
Stato
decisa il 1997-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506375-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nel corso dell'esecuzione forzata promossa dal creditore di uno solo dei coniugi in regime di comunione legale sui beni rientranti in detta comunione, al coniuge non obbligato vanno riconosciuti i rimedi processuali tanto della opposizione di terzo (ove si faccia valere il carattere non familiare del credito azionato, ovvero la natura sussidiaria della responsabilità della comunione rispetto a quella personale dell'altro coniuge), quanto della opposizione agli atti esecutivi (ove si intenda denunciare che l'esecuzione interferisce processualmente sulla propria posizione, con conseguente privazione del potere di separazione della quota), così che, sul piano della corretta individuazione del giudice da adire, nel primo caso, la competenza sarà determinata secondo il criterio del valore del bene in contestazione, mentre, nel secondo, essa spetterà, comunque, al giudice dell'esecuzione, ex art. 617 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)