Sez. 1, Sentenza n. 17465 del 17/07/2013 (Rv. 627393 - 01)
COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE | Contratto di progettazione di opera pubblica - Impegno di spesa - Necessità - Mancanza - Nullità del contratto - Clausola subordinante l'erogazione del compenso al finanziamento dell'opera - Condizione legale - Mancato avveramento - Conseguenze.
COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE
La clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale ed un professionista al quale il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione di detta opera deve qualificarsi come condizione legale del contratto, il cui mancato avveramento preclude l'azionabilità del credito, atteso che, in tema di contratti stipulati dai comuni, è principio inderogabile quello della necessità dell'impegno di spesa, sin dagli artt. da 284 a 288 del r.d. n. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, la cui violazione, comportando radicale nullità del contratto, si verifica allorché sia omessa l'indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 284, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 285, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 286, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 287, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 288, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)