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Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 04/05/1993 (Rv. 482209 - 01)

Professionisti - Ingegneri ed architetti | Onorari - Ritardo nel pagamento - Diritto agli interessi nella misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto - Diritto al risarcimento del maggior danno ex art. 1124 secondo comma, cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482209-01

Professionisti - Ingegneri ed architetti

L'art. 9 ultimo comma della legge 2 marzo 1949 n. 143 (approvazione delle tariffe professionali degli ingegneri ed architetti), che, in caso di ritardo nel pagamento dei compensi dovuti al professionista oltre il sessantesimo giorno dalla consegna della specifica, riconosce a quest'ultimo il diritto agli interessi nella misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto, non esclude la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)