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Sez. 1, Sentenza n. 9409 del 21/04/2006 (Rv. 589408 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Professionisti - Ingegneri e architetti - Crediti professionali - Inadempimento del debitore - Conseguenze - Interessi moratori ex art. 9 della tariffa professionale - Spettanza - Danno superiore ai predetti interessi - Risarcimento - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589408-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

Ai sensi dell'art. 9 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, gli interessi moratori per i crediti professionali sono ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, mentre nell'ipotesi in cui il professionista assuma di avere risentito, a causa dell'inadempimento del debitore, un danno in misura superiore ai predetti interessi legali, è tenuto a fornire la prova, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., degli ulteriori effetti economici pregiudizievoli subiti. Incombe pertanto al professionista l'onere di dedurre e dimostrare che il pagamento tempestivo da parte del debitore gli avrebbe consentito, mediante l'opportuno impiego della somma, di evitare o limitare gli effetti della sopravvenuta inflazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)