Sez. 1, Sentenza n. 8723 del 22/10/1994 (Rv. 488233 - 01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Creditore - Garanzia del fidejussore - Conservazione - Onere di proporre e coltivare con diligente istanza contro il debitore principale - Adempimento - Mezzi - Proposizione di richiesta di fallimento - Inidoneità.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
L'osservanza del creditore all'onere di proporre e coltivare con diligenza istanza contro il debitore principale, ai fini della conservazione della garanzia del fidejussore (art. 1957 cod. civ.), esige il ricorso a mezzi processuali di tutela del diritto, in via cognitoria od esecutiva, e, pertanto, in presenza della crisi economica di detto debitore principale, non è ravvisabile nella mera proposizione di richiesta di fallimento, la quale rimane sul piano della sollecitazione dell'apertura della procedura concorsuale, senza esprimere esercizio del diritto indirizzato al suo soddisfacimento, ma abbisogna, prima della dichiarazione del fallimento, di iniziative giudiziali rivolte a conseguire l'adempimento, ovvero, dopo tale declaratoria, della presentazione d'istanza di insinuazione al passivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)