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Sez. 1, Sentenza n. 6498 del 19/12/1985 (Rv. 443569 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - ONERE DEL CREDITORE DI AVANZARE LE SUE ISTANZE ENTRO UN DETERMINATO TERMINE - AZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITÀ - PARTECIPAZIONE DEL CREDITORE ALL'ADUNANZA CONVOCATA A SEGUITO DI PROPOSTA DEL DEBITORE DI CONCORDATO PREVENTIVO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443569-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - ONERE DEL CREDITORE DI AVANZARE LE SUE ISTANZE ENTRO UN DETERMINATO TERMINE - AZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITÀ - PARTECIPAZIONE DEL CREDITORE ALL'ADUNANZA CONVOCATA A SEGUITO DI PROPOSTA DEL DEBITORE DI CONCORDATO PREVENTIVO - INSUFFICIENZA.*

L'art. 1957 cod. civ., nel porre a carico del creditore, a pena di decadenza dalle proprie ragioni nei confronti del fideiussore, lo Onere di avanzare le sue istanze, entro un determinato termine (sei o due mesi), nei confronti del debitore principale, ovvero anche nei soli confronti del fideiussore nel caso in cui si tratti di fideiussione solidale e non semplice, richiede un'Azione giudiziaria, cognitiva od esecutiva, rivolta all'accertamento e soddisfacimento della pretesa creditoria. Il suddetto Onere, pertanto, non può ritenersi osservato né dalla partecipazione del creditore all'adunanza convocata a seguito di proposta del debitore di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 174 della legge fallimentare, dato che tale partecipazione si inserisce in una fase amministrativa e non implica la proposizione di una domanda giudiziale, né dal fatto che il creditore abbia assunto la qualità di convenuto in un procedimento promosso dal debitore o dal fideiussore (nella specie, con domanda diretta a sentir dichiarare l'inoperatività della garanzia, di per sè non implicante rinuncia a far valere la decadenza di cui al citato art. 1957), richiedendosi, al suddetto fine, che il creditore medesimo eserciti l'indicata Azione con domanda riconvenzionale ritualmente e tempestivamente introdotta nel rispetto del menzionato termine. (V 5572/79, mass n 402164; (V 2898/76, mass n 381657).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Legge Falliment. art. 174, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 174

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)