Sez. L, Sentenza n. 7792 del 18/07/1995 (Rv. 493318 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Requisito reddituale - Accertamento - Criteri - Importi erogati dall'I.N.A.I.L. a titolo di rendita per invalidità - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
Ai fini della verifica del requisito reddituale per la concessione della pensione sociale, vanno computati anche gli importi erogati dall'I.N.A.I.L. a titolo di rendita per invalidità, nonostante il loro carattere risarcitorio e la loro non assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche, perché la pensione sociale costituisce una prestazione meramente assistenziale, corrisposta in adempimento del precetto di cui all'art. 38, primo comma, Cost., rispetto alla quale assumono rilievo ostativo anche i mezzi di sostentamento forniti da provvidenze quali le rendite infortunistiche e le pensioni di guerra, come chiaramente desumibile anche dall'art. 3 del decreto legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974 n. 114, e dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971, che escludono la corresponsione dei benefici previsti a favore dei mutilati e invalidi civili, nonché della pensione sociale, a favore di soggetti quali gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, i ciechi civili e i sordomuti, perché a tutela di questi ultimi provvedono speciali normative.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38 com. 1, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)